R&S 202: chiarimenti dell’Agenzia

Confermate le nuove aliquote del bonus R&S e innovazione con decorrenza 2021

Dopo un periodo di rimpallo di informazioni sui media in merito all’ambito temporale per l’applicazione delle nuove aliquote previste dal regime agevolativo R&SID,  con il chiarimento 323/2021 del 10 maggio u.s. viene chiarito che: 

….si precisa anzitutto che, in assenza di specifiche disposizioni di decorrenza, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio possono trovare applicazione, in via generale, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Nello specifico, pertanto, trattandosi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d’imposta, tali modifiche, in assenza di una specifica norma che le attribuisca effetti retroattivi, non possono in nessun caso esplicare effetti in relazione a periodi d’imposta già in corso prima dell’entrata in vigore delle stesse.

A questo punto riassumiamo di seguito i parametri applicativi della normativa per i progetti di R&SID 2020 così come previsto dalla legge di bilancio 2020 raffrontandoli per doverosa chiarezza con quanto disposto con l’introduzione delle nuove aliquote previste per le progettualità 2021.

Le nuove aliquote e i nuovi massimali previsti dall’art. 1 comma 1064 della L. 178/2020 per il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione si applicano alle spese sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, dal 1° gennaio 2021.

Vediamo nel dettaglio la comparazione tra lex bilancio 2020 e 2021:

 

Per concludere si fa presente che: 

Art. 1, comma 206, legge 160/2019

«Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalita’, i contenuti e i risultati delle attivita’ ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attivita’ ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.»

Inoltre per quanto riguarda il nostro sostegno all’accesso alle agevolazioni, seppur non obbligatoria, forniamo servizio di Perizia Tecnica che si ribadisce,  non risulta essere tra i documenti contabili obbligatori che la società che svolge R&S&I&D deve produrre, ma può essere di utile supporto per attestare la funzionalità degli investimenti e la pertinenza/congruità dei costi sostenuti