Istituzione del Registro dei Titolari Effettivi e obbligo di iscrizione

In data 09/10/2023 con la pubblicazione in G.U. del Decreto 29 settembre 2023 del Ministero dell’Industria e del Made in Italy diventa operativo il Registro dei Titolari Effettivi.

Cos’è
Il titolare effettivo (nella dottrina internazionale Ultimate Beneficial Owner – UBO) è la persona fisica (o le persone fisiche) che risulta essere la beneficiaria finale, nell’interesse della quale il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. Pertanto il titolare effettivo è la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale.
Se tale condizione non è soddisfatta da alcun soggetto si considerano, nell’ordine i seguenti requisiti:
– Controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
– Controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria
– Esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società
– Possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Chi sono i Soggetti obbligati
Imprese dotate di personalità giuridica (Società di capitali: SRL, SPA, SAPA, Società Cooperative) Persone Giuridiche Private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato)
Trust e istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana (anche non residenti, per la sola quota parte relativa ai redditi prodotti in Italia).

Come si comunica
Mediante Comunicazione Unica, che deve essere inviata telematicamente unicamente al Registro delle Imprese, con apposito modello TE, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto (quindi entro l’11/12/2023).
Per la compilazione occorre utilizzare DIRE (o software equivalenti).
Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento ad un professionista (che potrà solo trasmettere la pratica). Pertanto lo Studio provvederà entro i termini e per tutti i soggetti obbligati alla predisposizione della pratica telematica, il file sarà trasmesso ai clienti per la firma digitale e solo successivamente la pratica potrà essere da noi trasmessa.
I legali rappresentanti dei soggetti obbligati dovranno quindi munirsi preventivamente di firma digitale.
Si precisa infine, che oltre a questa prima comunicazione obbligatoria a seguito di pubblicazione decreto, la pratica dovrà inoltre essere presentata in tutti i casi di variazione del titolari effettivi (entro 30 giorni dalla variazione), nonché inoltrata 1 volta all’anno in occasione del deposito del bilancio di esercizio (conferma dei dati).