Chiarimenti dal MiSE
Con la proroga e rafforzamento del Piano Transizione 4.0 introdotti con la legge di bilancio 2021 sono arrivati tanti vantaggi per le imprese, ma anche diversi dubbi legati a un testo della legge non sempre di univoca interpretazione.
Per fugare ogni incertezza su un set di misure che dovrebbe spingere la ripresa degli investimenti delle imprese manifatturiere Federmacchine e Anima, due associazioni che rappresentano circa 85 miliardi di fatturato della meccanica strumentale italiana, hanno organizzato un incontro tra le imprese e Marco Calabrò, dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha presentato le misure del piano e poi si è messo a disposizione per oltre un’ora di risposte alle domande delle imprese in una sessione di Q&A moderata dal direttore di Innovation Post Franco Canna.
Si tratta di uno dei primi incontri che il Governo si è impegnato a promuovere per contribuire alla diffusione e alla corretta comprensione delle misure presenti nel piano.
In questo articolo vi riportiamo tutte le risposte ai dubbi più comuni fornite da Calabrò, con l’auspicio che questo servizio possa contribuire a togliere il freno dell’incertezza.
Credito di imposta per beni strumentali
Che cosa è previsto per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile?
R: Al momento la legge prevede che per il 2021 il credito d’imposta per i beni strumentali semplici passi dal 10% al 15% nel caso in cui si tratti di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile. Tuttavia, tra le intenzioni del Governo c’è l’idea di modificare questo aspetto legato allo smart working, introducendo delle specifiche categorie negli allegati A e B.
Per i beni immateriali 4.0 è vero che il massimale da 1 mln di euro è unico per tutti e due gli anni?
R: C’è un errore nella norma, il massimale sarà di un milione di euro per ciascuno dei periodi di imposta. Questa precisazione sarà inserita in un prossimo provvedimento.
Impianti di servizio, quando possono rientrare nell’agevolazione e con quale aliquota?
R: Sono esclusi dalle agevolazioni gli impianti di servizio quando sono asserviti e rappresentano una dotazione generale degli immobili. Rientrano nell’agevolazione quando invece sono indispensabili al funzionamento di un bene agevolabile. Se l’impianto di servizio serve più macchinari, si può accedere al credito di imposta ma solo per la quota di pertinenza dell’impianto agevolabile.
Per sostenere la trasformazione digitale delle aziende, è necessario anche investire o potenziare la infrastruttura IT come rack e server a sostegno anche dell’implementa- zione di software 4.0: questi beni sono inclusi o si prevede includerli nel piano?
R: No, al momento si fa riferimento alla regola generale. Per ora vale l’agevolazione al 10%.
Revamping: è necessario che il bene che si acquista trasformi una macchina non 4.0 in una macchina 4.0 o vale anche un ammodernamento di una macchina già 4.0? E in tal caso vale anche l’ammodernamento di componenti e sistemi meramente meccanici (es. aumento scaffalature magazzini)?
R: Il revamping è stato pensato immaginando la trasformazione di un bene non 4.0 in un bene 4.0. Il Ministero sta riflettendo se si possa mutare l’interpretazione. Sul punto ci sarà una circolare o una faq.
Si dice che un bene “revampato” debba avere una componente nuova per renderlo 4.0: qual è il bilanciamento tra i due componenti, se esiste un criterio?
R: Anche su questo tema ci esprimeremo a breve.
È ancora possibile usufruire del vecchio Iper-ammortamento (versione 2019) se l’interconnessione di un macchinario avvenisse, per esempio, oggi? Ovviamente con investimento effettuato nel 2019.
R: Sì, è il caso dell’interconnessione successiva.
Se acquisto un bene 4.0 da un fornitore straniero posso fruire dell’agevolazione?
R: Sì, l’incentivo agisce sulla domanda, non sull’offerta
Se acquisto un bene 4.0 agevolato e lo uso in un cantiere all’estero, cambia qualcosa?
R: Il bene è agevolabile per utilizzi in territorio nazionale. Si può spostare all’estero, ma seguendo criteri di ragionevolezza e proporzionalità che devono guidare l’utilizzo all’estero per tempi limitati.
Credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design
Da quando si applicano le nuove aliquote? Nella nuova legge di bilancio il comma 1064 dice che all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»; vuol dire che le nuove aliquote valgono già a partire dal 2020?
R: Le aliquote nuove valgono da quest’anno. Anche questo punto sarà oggetto di correzione normativa nel provvedimento di prossima emanazione.
Progetti di innovazione, che cosa s’intende per “finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di innovazione digitale 4.0”? È cumulabile con credito d’imposta acquisto beni 4.0?
R: L’ambizione sarebbe quella di coprire tutto il ciclo dell’investimento 4.0, dell’acquisizione del bene o di adeguamento del software. Si potrebbe a quel punto dover ripensare il processo produttivo dell’impresa con un impatto sul modello di business, che può essere agevolato col credito. Le misure sono cumulabili, atteso che agevolano elementi diversi.
I benefici di questo credito devono essere utilizzati obbligatoriamente nei tre anni o se è possibile scegliere di beneficiarne in 5?
R: I tre anni sono il periodo minimo.
La relazione tecnica deve essere asseverata già per le attività 2020 oppure solo a partire dalle attività 2021?
R: La perizia asseverata è una novità che entra in vigore già dal 2020. Bisogna considerarla una garanzia per le aziende stesse che devono trovare una tutela in questa documentazione. Sui dettagli seguiranno chiarimenti.
Formazione 4.0
La nuova legge ha ampliato la base incentivata, il costo del formatore ora è compreso?
R: Sì, il costo del formatore è ricompreso.
Esiste una percentuale massima di costo imputabile alle distinte voci di spesa?
R: Non esiste una distribuzione delle percentuali. Le spese del formatore possono essere maggioritarie ma non esclusive.
Sono sempre agevolate solo le spese per la formazione del “lavoratore dipendente” o anche per manager e imprenditori?
R: La qualificazione dell’agevolazione come aiuto di Stato impedisce un ampliamento della platea di beneficiari. È una misura destinata solo ai lavoratori salariati, dipendenti. Stiamo ragionando su un altro strumento per promuovere la formazione anche di manager e imprenditori.
È ancora da considerarsi vigente il massimale di spesa del 30% per i docenti/tutor dipendenti impiegati nella prestazione di attività formative?
R: Era un massimale previsto dalla vecchia disciplina, da considerare superato.
Stante il tenore letterale della recente Legge di Bilancio, le citate novità sono retroattivamente applicabili alle attività di formazione svolte nel corso dell’annualità 2020?
R: No, valgono dal primo gennaio 2021.