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BANDO AUTOTRASPORTI 2020-2021

Contributo destinato alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all’Albo e al REN (Registro Elettronico Nazionale).

Rese operative le misure concernenti gli investimenti per il settore autotrasporto per il biennio 2020-2021. Le risorse complessivamente disponibili sono pari a € 122.255.624 suddivisi equamente tra due periodi di incentivazione.

BENEFICIARI

Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonche’ le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, attive sul territorio italiano, iscritte al REN (Registro Elettronico Nazionale) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

• veicoli a trazione alternativa a metano CNG e LNG e trazione elettrica; • radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate e contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a partire da 7 ton; • acquisto di veicoli commerciali leggeri euro 6D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia; • acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica per il trasporto combinato; • acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli speciali superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere; • acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse. L’investimento deve essere avviato in data successiva al 28/07/2020.

CONTRIBUTO E INTENSITA’ AIUTO

A: AUTOMEZZI INDUSTRIALI PESANTI NUOVI DI FABBRICA 

• 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida con massa complessiva da 3,5 a 7 t; 

• 10.000 euro per ogni veicolo elettrico con massa complessiva da 3,5 a 7 t ; 

• 20.000 euro per ogni veicolo elettrico con massa superiore a 7 t. 

• 8.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida, a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG con massa complessiva pari o superiore a 7 t. e fino a 16 t.; 

• 20.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa gas naturale liquefatto LNG (ovvero motorizzazione ibrida diesel + elettrico) con massa complessiva superiore a 16 t. 

• 40% dei costi ammissibili per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate come veicoli elettrici con un tetto massimo pari a 1.000 euro. 

B: RADIAZIONE PER ROTTAMAZIONE CON CONTESTUALE ACQUISIZIONE VEICOLO EURO VI 

• 5.000 euro per ogni veicolo acquistato Euro VI di massa complessiva da 7 a 16 t.

 • 15.000 euro per ogni veicolo acquistato Euro VI di massa complessiva superiore a 16 t 

• 2.000 euro per ogni veicolo acquistato Euro 6 D-TEMP pari o superiore a 3,5 t e inferiore a 7t con contestuale rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio. C: RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 

• 20% del costo di acquisizione per le piccole imprese e il 10% per le medie imprese con un massimo di € 5.000 a semirimorchio o autoveicolo specifico superiore alle 7t. D: CASSE MOBILI E UN RIMORCHIO O SEMIRIMORCHIO 

• 8.500 per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio. I contributi possono essere maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese. Nel caso di acquisto di veicolo a gasolio Euro VI con la contestuale rottamazione di veicoli di categoria euro inferiore, è precisato che con il termine “contestuale” si deve intendere la rottamazione avvenuta nel periodo compreso fra il 28/07/2020 ed il termine ultimo indicato per la presentazione della rendicontazione di ciascun periodo di incentivazione.

DISPOSITIVI INNOVATIVI

1. Spoiler laterali ammessi dal Reg UE n. 1230/2012, masse e dimensioni;
2. Appendici aerodinamiche posteriori;
3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti;
4. Dispositivi di controllo pressione pneumatici (tipo TPMS, oppure TPTMS, oppure TPAIMS)
5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell’impianto pneumatico abbinato al sistema di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione dei consumi di carburante
6. Telematica indipendente collegata all’EBS in grado di valutare l’efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante
7. Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS per ausilio in sterzata.
8. Sistema elettronico di controllo dell’usura delle pastiglie freno.
9. Sistema elettronico di controllo dell’altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS che ad una data velocita’ abbassa l’assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.
10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) per il monitoraggiodell’inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico edel relativo superamento dei valori limite di sicurezza.

PRESENTAZIONE DOMANDE

Trattandosi di contributi destinati al biennio 2020/2021, sono identificati due distinti periodi per lepresentazioni delle domande:.
• Per il primo periodo: alle ore 10:00 del 01/10/2020 ed entro e non oltre le ore 08:00 del 16/11/2020
Per il secondo periodo: dalle ore 10:00 del 14/05/2021 ed entro e non oltre le ore 08:00 del 30/06/2021
Per ciascuno dei periodi indicati ogni impresa può presentare una solo domanda di contributo.

Affidati al nostro Team “FACILITIES” per la richiesta, gestione e rendicontazione del contributo. Service zeropensieri!

Credito d’imposta investimenti 4.0, è cumulabile con il bonus Sud

Credito d’imposta investimenti 4.0, l’agevolazione è cumulabile con il bonus Sud. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 157 del 5 marzo 2021: le regole del credito d’imposta sisma centro Italia escludono la cumulabilità con altri aiuti di Stato ma non quella con misure di carattere generale.

Il credito d’imposta per gli investimenti 4.0, previsto dalla legge di bilancio 2020, è cumulabile con il bonus Sud, l’agevolazione per le imprese colpite dal sisma del centro Italia?

I chiarimenti sul quesito arrivano direttamente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 157 del 5 marzo 2021.

Partendo dal caso concreto presentato dall’istante, l’amministrazione finanziaria richiama il quadro normativo di riferimento e spiega quali sono i limiti da rispettare nella fruizione delle agevolazioni.

Le regole relative al credito d’imposta per le imprese colpite dal sisma del centro Italia escludono la possibilità di cumulo con altri aiuti di Stato ma non quella con misure di carattere generale.

La cumulabilità tuttavia non deve portare al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

Dai “Ristori” ai “Sostegni”

Nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti IVA

DL “Sostegni” prevede un nuovo contributo a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica, che sarà riconosciuto previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate e potrà essere richiesto, a scelta del contribuente, nella forma di contributo diretto o di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.

La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento come era avvenuto in occasione del DL “Ristori”.

Quanto ai requisiti richiesti, il contributo spetta a condizione che:
– i soggetti abbiano ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) o compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;

– l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019 (il riferimento, come precisato nella relazione, è quindi al bimestre gennaio/febbraio 2021 rispetto al medesimo periodo 2019).

Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Nello specifico, il contributo è pari al 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019, 15% per i soggetti con ricavi/compensi tra 400.000 e un milione di euro e al 10% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a un milione e fino al limite massimo di 5 milioni di euro.

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.

 

Contributo diretto o credito d’imposta in F24

La principale novità riguarda la modalità di erogazione del contributo. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto può essere infatti riconosciuto sotto forma di contributo diretto o di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e della modalità prescelta di attribuzione del contributo.
L’istanza deve essere presentata, anche da un intermediario abilitato, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Formazione 4.0: opportunità da non perdere

Accedi all’agevolazione con il giusto partner

Cosa prevede il Credito d’imposta formazione 4.0?

Sono ammesse attività di formazione per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologia e digitale delle imprese, in ottica 4.0.

Nello specifico le attività di formazione riguardanti le seguenti tecnologie:

– big data e analisi dei dati;
– cloud e fog computing;
– cyber security;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– robotica avanzata e collaborativa;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
– interfaccia uomo-macchina;
– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione digitale dei processi aziendali.

Se le attività di formazione sono commissionate ad un soggetto terzo esterno sono ammessi:

i soggetti accreditati per lo svolgimento delle attività di formazione finanziata, le università e i soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37 (formazione/istruzione);
Istituti tecnici superiori vengono escluse la formazione ordinaria o periodica obbligatoria (es. salute e sicurezza).
I destinatari sono il personale dipendente, anche a tempo determinato, e il personale con contratto di apprendistato.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili in attività di formazione devono essere relative ai costi di:

– personale dipendente per il tempo occupato nella formazione;
– personale dipendente che svolga attività di docenza, fino ad un massimo del 30% della retribuzione complessiva annua;
– indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte presso la sede di un’altra azienda dello stesso gruppo, o per imprese che hanno più sedi operative;
– i formatori impegnati nell’attività formativa;
– spese di esercizio: come viaggio, alloggio, materiali e forniture, costo di ammortamento di strumenti e attrezzature relative al progetto di formazione;
– servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
– spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
– certificazione della documentazione contabile nel limite massimo di € 5.000.

Agevolazione e scadenza

L’utilizzo del credito è ammesso solo in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono sostenute le spese.

L’agevolazione comprende un credito d’imposta pari al:

– 50% per le piccole imprese (fino ad un massimo di € 300.000)
– 40% per le medie imprese (fino ad un massimo di € 250.000)
– 30% per le grandi imprese (fino ad un massimo di € 250.000)
Il credito sale al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (come definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel Decreto del 17 ottobre 2017).

La scadenza è prevista per il 31/12/2022.

Chiarimenti dal MiSE

Con la proroga e rafforzamento del Piano Transizione 4.0 introdotti con la legge di bilancio 2021 sono arrivati tanti vantaggi per le imprese, ma anche diversi dubbi legati a un testo della legge non sempre di univoca interpretazione.

Per fugare ogni incertezza su un set di misure che dovrebbe spingere la ripresa degli investimenti delle imprese manifatturiere Federmacchine e Anima, due associazioni che rappresentano circa 85 miliardi di fatturato della meccanica strumentale italiana, hanno organizzato un incontro tra le imprese e Marco Calabrò, dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha presentato le misure del piano e poi si è messo a disposizione per oltre un’ora di risposte alle domande delle imprese in una sessione di Q&A moderata dal direttore di Innovation Post Franco Canna.

Si tratta di uno dei primi incontri che il Governo si è impegnato a promuovere per contribuire alla diffusione e alla corretta comprensione delle misure presenti nel piano.

In questo articolo vi riportiamo tutte le risposte ai dubbi più comuni fornite da Calabrò, con l’auspicio che questo servizio possa contribuire a togliere il freno dell’incertezza.

Credito di imposta per beni strumentali

Che cosa è previsto per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile?
R: Al momento la legge prevede che per il 2021 il credito d’imposta per i beni strumentali semplici passi dal 10% al 15% nel caso in cui si tratti di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile. Tuttavia, tra le intenzioni del Governo c’è l’idea di modificare questo aspetto legato allo smart working, introducendo delle specifiche categorie negli allegati A e B.

Per i beni immateriali 4.0 è vero che il massimale da 1 mln di euro è unico per tutti e due gli anni?
R: C’è un errore nella norma, il massimale sarà di un milione di euro per ciascuno dei periodi di imposta. Questa precisazione sarà inserita in un prossimo provvedimento.

Impianti di servizio, quando possono rientrare nell’agevolazione e con quale aliquota?
R: Sono esclusi dalle agevolazioni gli impianti di servizio quando sono asserviti e rappresentano una dotazione generale degli immobili. Rientrano nell’agevolazione quando invece sono indispensabili al funzionamento di un bene agevolabile. Se l’impianto di servizio serve più macchinari, si può accedere al credito di imposta ma solo per la quota di pertinenza dell’impianto agevolabile.

Per sostenere la trasformazione digitale delle aziende, è necessario anche investire o potenziare la infrastruttura IT come rack e server a sostegno anche dell’implementa- zione di software 4.0: questi beni sono inclusi o si prevede includerli nel piano?
R: No, al momento si fa riferimento alla regola generale. Per ora vale l’agevolazione al 10%.

Revamping: è necessario che il bene che si acquista trasformi una macchina non 4.0 in una macchina 4.0 o vale anche un ammodernamento di una macchina già 4.0? E in tal caso vale anche l’ammodernamento di componenti e sistemi meramente meccanici (es. aumento scaffalature magazzini)?
R: Il revamping è stato pensato immaginando la trasformazione di un bene non 4.0 in un bene 4.0. Il Ministero sta riflettendo se si possa mutare l’interpretazione. Sul punto ci sarà una circolare o una faq.

Si dice che un bene “revampato” debba avere una componente nuova per renderlo 4.0: qual è il bilanciamento tra i due componenti, se esiste un criterio?
R: Anche su questo tema ci esprimeremo a breve.

È ancora possibile usufruire del vecchio Iper-ammortamento (versione 2019) se l’interconnessione di un macchinario avvenisse, per esempio, oggi? Ovviamente con investimento effettuato nel 2019.
R: Sì, è il caso dell’interconnessione successiva.

Se acquisto un bene 4.0 da un fornitore straniero posso fruire dell’agevolazione?
R: Sì, l’incentivo agisce sulla domanda, non sull’offerta

Se acquisto un bene 4.0 agevolato e lo uso in un cantiere all’estero, cambia qualcosa?
R: Il bene è agevolabile per utilizzi in territorio nazionale. Si può spostare all’estero, ma seguendo criteri di ragionevolezza e proporzionalità che devono guidare l’utilizzo all’estero per tempi limitati.

Credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design

Da quando si applicano le nuove aliquote? Nella nuova legge di bilancio il comma 1064 dice che all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»; vuol dire che le nuove aliquote valgono già a partire dal 2020?
R: Le aliquote nuove valgono da quest’anno. Anche questo punto sarà oggetto di correzione normativa nel provvedimento di prossima emanazione.

Progetti di innovazione, che cosa s’intende per “finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di innovazione digitale 4.0”? È cumulabile con credito d’imposta acquisto beni 4.0?
R: L’ambizione sarebbe quella di coprire tutto il ciclo dell’investimento 4.0, dell’acquisizione del bene o di adeguamento del software. Si potrebbe a quel punto dover ripensare il processo produttivo dell’impresa con un impatto sul modello di business, che può essere agevolato col credito. Le misure sono cumulabili, atteso che agevolano elementi diversi.

I benefici di questo credito devono essere utilizzati obbligatoriamente nei tre anni o se è possibile scegliere di beneficiarne in 5?
R: I tre anni sono il periodo minimo.

La relazione tecnica deve essere asseverata già per le attività 2020 oppure solo a partire dalle attività 2021?
R: La perizia asseverata è una novità che entra in vigore già dal 2020. Bisogna considerarla una garanzia per le aziende stesse che devono trovare una tutela in questa documentazione. Sui dettagli seguiranno chiarimenti.

Formazione 4.0

La nuova legge ha ampliato la base incentivata, il costo del formatore ora è compreso?
R: Sì, il costo del formatore è ricompreso.

Esiste una percentuale massima di costo imputabile alle distinte voci di spesa?
R: Non esiste una distribuzione delle percentuali. Le spese del formatore possono essere maggioritarie ma non esclusive.

Sono sempre agevolate solo le spese per la formazione del “lavoratore dipendente” o anche per manager e imprenditori?
R: La qualificazione dell’agevolazione come aiuto di Stato impedisce un ampliamento della platea di beneficiari. È una misura destinata solo ai lavoratori salariati, dipendenti. Stiamo ragionando su un altro strumento per promuovere la formazione anche di manager e imprenditori.

È ancora da considerarsi vigente il massimale di spesa del 30% per i docenti/tutor dipendenti impiegati nella prestazione di attività formative?
R: Era un massimale previsto dalla vecchia disciplina, da considerare superato.

Stante il tenore letterale della recente Legge di Bilancio, le citate novità sono retroattivamente applicabili alle attività di formazione svolte nel corso dell’annualità 2020?
R: No, valgono dal primo gennaio 2021.

Unioncamere – Regione Veneto

Contributi-Ristori per alcune categorie economiche

Ecco le principali caratteristiche del bando:

SOGGETTI BENEFICIARI

 

PMI Venete con codice ATECO primario risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese alla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande (ovvero al 10 febbraio 2021), nei settori

di seguito elencati:

 

a) filiera eventi (congressi, matrimoni, cerimonie, etc.):

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

56.21.00 Catering per eventi, banqueting

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

74.20.11 Attività di fotoreporter

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere

77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici

77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto

77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

 

b) ambulanti con posteggi in aree di eventi, stadi (cosiddetti fieristi):

47.82 Commercio al dettaglio ambulante

56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti

Possono beneficiare del ristoro esclusivamente le imprese che, oltre ad esercitare l’attività individuata dai predetti codici Ateco, sono titolari di concessioni di posteggio nei pressi di stadi, palazzetti dello sport, impianti sportivi, sale congressi, sale teatrali o altre strutture similari ovvero nell’ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni di qualunque genere, soggetti alle limitazioni di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e successivi (nella dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 7 verranno richiesti all’impresa gli estremi dell’autorizzazione/concessione di posteggio ed il Comune che l’ha rilasciata, ovvero gli estremi di altro titolo idoneo rilasciato dall’organizzatore della manifestazione svoltasi nell’anno 2019).

 

c) filiera trasporti persone:

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.32.1 Trasporto con taxi

49.32.2 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

49.39.09 Altre attività di trasporto terresti di passeggeri nca (i bus turistici rientrano in questa categoria)

50.10.0 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

50.30.0 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)

47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

 

d) filiera sport, intrattenimento, parchi divertimento e tematici (incluse le attività dello spettacolo viaggiante):

32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca

74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

79.90.19Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01 Corsi di danza

93.11.10 Gestione di stadi

93.11.20 Gestione di piscine

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

93.12.00 Attività di club sportivi

93.13.00 Gestione di palestre

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.92 Attività delle guide alpine

93.19.99 Altre attività sportive nca

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)

96.04 Servizi di centri per il benessere fisico

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20 Stabilimenti termali

 

e) filiera attività culturali e spettacolo:

18.20.0 Riproduzione di supporti registrati

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

85.52.09 Altra formazione culturale

90.01.01 Attività nel campo della recitazione

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche

90.02.02 Attività nel campo della regia

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00 Attività di musei

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

 

f) commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, libri e articoli di cartoleria:

47.713 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

 

SPESE FINANZIABILI

 

Si tratta di un contributo a fondo perduto per ristoro.

 

IMPORTI DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

 

Le risorse sono ripartite in base al numero di domande che arriveranno.

TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate dal 10.02.2021 dalle ore 10.00 al 03.03.2021 fino alle ore 17.00

 

Circolare Gennaio 2021

Imprenditoria Femminile “Regione Veneto”

Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 1.480.000,00. È possibile l’assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria. BENEFICIARISono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), dei settori:

  • artigianato
  • industria
  • commercio
  • servizi

con codice ATECO primario e/o secondario presenti in Allegato B al bando (link all’allegato) e che rientrano in una delle seguenti tipologie:Imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
Società anche di tipo cooperativo i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il 51% di proprietà di donne. SPESE AMMISSIBILISono ammissibili le spese relative all’acquisto, o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

  • – macchinari, impianti produttivi,
  • hardware, attrezzature nuovi di fabbrica;
  • arredi nuovi di fabbrica;
    negozi mobili;
  • mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture;
  • opere edili/murarie e di impiantistica;
  • software – anche in cloud – che automatizzano il processo di raccolta delle informazioni dei clienti, attuali o potenziali, e la comunicazione con gli stessi (ivi compresi i sistemi c.d. BIG DATA), sistemi di gestione newsletter o i sistemi VoIP;
  • realizzazione di sistemi di e-commerce;
    campagne promozionali anche sui social network;
  • brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche.

 AGEVOLAZIONEL’agevolazione è nella forma di CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 40% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione dell’intervento:Importo minimo ammissibile € 20.000 con un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI € 8.000.
Importo massimo ammissibile € 130.000 con un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI € 52.000.La procedura per la richiesta di accreditamento apre alle ore 09.00 del giorno 1° febbraio 2021 e fino alle ore 12.00 del giorno 24 febbraio 2021.La fase di compilazione della domanda è attiva dalle ore 10.00 di martedì 9 febbraio 2021 alle ore 12.00 di mercoledì 24 febbraio 2021.La fase di presentazione della domanda è attiva dalle ore 10.00 di martedì 2 marzo 2021 fino alle ore 17.00 di giovedì 4 marzo 2021.

Legge di Bilancio 2021: “Fondo Impresa Donne”

Si tratta di un fondo istituito per promuovere e sostenere l’avvio o il rafforzamento dell’imprenditoria femminile. Le risorse sono quindi destinate alle donne che iniziano un’attività di impresa o che ne hanno già una. Ciò tramite:Contributi a fondo perduto per le donne che avviano un’attività. Con particolare riguardo alle libere professioniste e alle imprese individuali, specie se avviate da disoccupate di ogni età.
Incentivi per il rafforzamento di imprese femminile già costituite da 36 o più mesi. Ciò tramite un contributo a fondo perduto, fino all’80% della media del fabbisogno circolante degli ultimi 3 esercizi.
Finanziamenti agevolati o a tasso zero per avviare o sostenere un’impresa.
Investimenti nel capitale, in favore di strat up e aziende guidate da donne, operanti in settori strategici nazionali.
Altre forme di sostegno (azioni di comunicazione e percorsi di assistenza tecnico-gestionale).Per finanziare questo fondo, la bozza della legge di bilancio 2021 prevede 20 milioni di euro, sia per il 2021 sia per il 2022.Per quanto riguarda l’individuazione dei beneficiari e i criteri di ripartizione dei fondi, avverranno entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra finanziaria. Cosa che dovrà avvenire necessariamente entro la fine del 2020.Per questo nei primi mesi del 2021 dovremmo conoscere a chi spettano le risorse stanziate e come saranno ripartite. Solo in seguito arriveranno i relativi fondi.Infine, la nuova manovra prevede la creazione di un comitato apposito, presso il Mise. Esso deve indirizzare l’uso delle risorse e svolgere altre attività per l’imprenditorialità femminile.L’istituzione di questo fondo rappresenterebbe un’opportunità notevole per le libere professioniste, per le imprenditrici che iniziano la loro attività o quelle che l’hanno già avviata. Restano ancora da definire i criteri di ripartizione delle risorse nei prossimi mesi. Tuttavia il percorso di aiuti all’imprenditorialità femminile pare tracciato.

Il credito d’imposta 2021 si fa in 6: nuovi contributi diretti ed automatici per le PMI

l Piano Transizione 4.0 è composto da un pacchetto di incentivi – sotto forma di Crediti di imposta diretti – per promuovere la trasformazione digitale delle imprese.
Si tratta di INCENTIVI AUTOMATICI, senza procedura di selezione a bando (ma soggetti a perizie e certificazioni dei costi), e diretti alle imprese di ogni dimensione e settore. I NUOVI CONTRIBUTI RIGUARDANO INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 16 novembre 2020 (per gli investimenti 4.0 e non).
Rispetto al 2020 sono aumentati i massimali e le aliquote. 6 CREDITI D’ IMPOSTA ATTIVI PER IL 2021 – SCOPRI QUALI SONO ADATTI PER LE TUE ESIGENZE 1. INVESTIMENTI 4.0Recuperi dal 10% al 50% delle spese:il 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
il 30% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
il 10% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro2. SOFTWARE 4.0Recuperi il 20% delle spese con tetto a 1 milione di euro.3. RICERCA E INNOVAZIONERecuperi dal 10% al 20% delle spese:il 10% per progetti di innovazione
il 15% per progetti 4.0
il 20% per l’attività di ricerca
(Il massimale è elevato a 4 milioni di euro per le attività di ricerca e a 2 milioni per le attività di innovazione)4. FORMAZIONE 4.0Recuperi dal 30% al 60% delle spese:Per il 2021 viene ampliato l’elenco delle spese ammissibili, che comprende le spese di personale, i costi di esercizio (viaggi, materiali, ecc…), le consulenze.5. BENI TRADIZIONALIRecuperi il 10% delle spese con tetto a 2 milioni di euro.
Recuperi fino al 15% per beni funzionali allo smart working.6. SOFTWARERecuperi il 10% delle spese con tetto a 1 milione di euro.

OPERATIVA LA WEB APP DIRETTAMENTE  SCARICABILE DAL NOSTRO SITO INTERNET

Ultimate le fasi di test si è resa operativa la web App che darà accesso diretto a Consulenti e Clienti, alle molteplici aree di gestione delle attività condivise dal team di Studio Sinthesi. La piattaforma è in continua evoluzione e sarà arricchita di molteplici funzioni già dai prossimi giorni. Collegatevi alla pagina https://www.sinthesi.eu/home/home/software-solution/ e troverete già operativa la web app e la versione a Android. Ovviamente vi invitiamo a registrarvi al fine di rendere completamente operative le funzioni collegate.

Avvio news online

Anno nuovo … nuova edizione delle News Letter

Inizia la nuova avventura! Abbiamo rivoluzionato i metodi di contatto e di divulgazione delle info che saranno ovviamente, raggruppate in base alle tematiche e quindi di interesse generale, finanziario, economico agevolativo e consulenziale. A breve vedrà la luce anche il canale tematico ossia la nostra Web Tv dedicata prevalentemente agli approfondimenti tecnici in materia di agevolato. 

Iniziamo quindi con una prima raccolta di info in merito ai Crediti d’Imposta o per meglio dire, alle opportunità da non perdere nel 2021. 

Buona lettura

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI commi da 1051 a 1063 e 1065

Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020:

  • fino al 31.12.2022;
    ovvero
  • fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Gli investimenti riguardano beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).

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Va evidenziato che con particolare riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali genericie ai beni materiali Industria 4.0” di cui alla citata Tabella A, il periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 è suddiviso in sottoperiodi.
In particolare, ai fini della misura dell’agevolazione spettante e del limite massimo previsto, vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

  • dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
  • dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni immateriali di cui alla citata Tabella B è invece previsto, sia ai fini della misura dell’agevolazione che del relativo limite, un unico periodo di riferimento (16.11.2020 – 31.12.2022 o 30.6.2023 in caso di accettazione dell’ordine / pagamento acconti entro il 31.12.2022).

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La nuova previsione si “sovrappone” in parte a quella contenuta nell’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2020 (Finanziaria 2020) che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o 30.6.2021 alle predette condizioni relative all’ordine /acconti). In particolare per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.

SOGGETTI BENEFICIARI

I nuovi crediti d’imposta:

  • spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
  • non spettano alle imprese:
  • in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;

  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali nuovi Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40% – 20%), il nuovo credito d’imposta spetta in misura scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Relativamente ai beni immateriali nuovi Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo.

Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (o 30.6.2023).

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Come sopra evidenziato, per i beni in esame è previsto un unico periodo di riferimento per la fruizione del relativo credito d’imposta.
Non essendo prevista una suddivisione dell’arco temporale di effettuazione degli investimenti, l’operatività della disposizione in esame risulta penalizzante, considerato che il limite massimo agevolabile è pari “complessivamente” a € 1.000.000.

 

Altri beni

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il credito d’imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure.

Il maxi ammortamento / credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2020 era riconosciuto esclusivamente per gli investimenti in beni materiali.
Ora il nuovo credito d’imposta spetta anche per gli investimenti in beni immateriali.

Il costo del bene è individuato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

L’agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

O dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.

Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi;

ovvero
O dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette

Tabelle A e B.

Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10% – 6%).
Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento (dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento).

Ai fini della compensazione:

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

non è applicabile il limite:

– pari a € 700.000 (€ 1.000.000 per il 2020) annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;

– pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

 

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta:
O non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
O non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt.

61 e 109, comma 5, TUIR;
O è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo,

tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:
O un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei

termini di invio della stessa;

O la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.

CESSIONE BENE AGEVOLATO

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi.

 

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE
commi 1064, lett. da a) a h), 1066 e 1067

È confermata la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per gli investimenti in: O ricerca e sviluppo;
O transizione ecologica;

O innovazione tecnologica 4.0; O altre attività innovative.

La misura del credito spettante nonché il limite massimo, differenziati a seconda dell’attività, sono stati ridefiniti come di seguito evidenziato.

(*) per effetto della modifica del comma 202 del citato art. 1, sono ora agevolabili anche le spese relative ai software

Va evidenziato che per effetto della modifica del comma 199 del citato art. 1, il nuovo credito d’imposta spetta a prescindere dal “regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa” (la precedente formulazione normativa faceva riferimento al “regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa”) e pertanto è riconosciuto anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario.

É inoltre previsto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali / progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

BONUS FORMAZIONE 4.0 – comma 1064, lett. i) e l)

È confermato il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) sostenute fino al 31.12.2022.

È inoltre confermata l’estensione della tipologia di costi agevolabili, individuati dall’art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014 e pertanto il credito d’imposta spetta relativamente a:
O spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
O costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al

progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all’uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

O costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
O spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative,

di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.