Scheda approfondimento
Il decreto legge Sostegni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è invigore dal oggi 23 marzo.
Obiettivo del Decreto Legge Sostegni è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.
Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali:
- sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
- lavoro e contrasto alla povertà;
- salute e sicurezza;
- sostegno agli enti territoriali;
- ulteriori interventi settoriali.
Le misure del Decreto Sostegni per le imprese e agli operatori del terzo settore
Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro.
Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.
L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata.
Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:
- un Fondo per il turismo invernale;
- l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;
- la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.
Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.
Le misure del Decreto Sostegni per Lavoro e contrasto alla povertà
In tale ambito, il decreto prevede:
- la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;
- la proroga della Cassa integrazione guadagni
- il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
- il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle domande;
- il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari;
- l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
- la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.
Le misure del Decreto Sostegni per Salute e sicurezza
Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il testo prevede:
- un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID;
- la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale;
- il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale;
- un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare;
- la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.
Le misure del Decreto Sostegni per Enti territoriali
Per gli enti locali e territoriali è previsto un sostegno per la flessione del gettito dovuta alla pandemia, pari a circa 1 miliardo di euro per Comuni e città metropolitane sul 2021. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si prevede un intervento da 260 milioni e 1 miliardo per le Regioni a statuto ordinario per il rimborso delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020.
Le misure del Decreto Sostegni per Interventi settoriali
Tra gli altri interventi settoriali, sono previsti:
- un sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate;
- il rifinanziamento dei fondi previsti dalla legislazione in vigore per cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo;
- il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate;
- un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico;
- un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare le patologie infettive in ambito nazionale;
- un fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della pandemia, con l’esclusione di quelle del settore bancario e assicurativo;
- l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
- l’ulteriore finanziamento, del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Metodologia di calcolo e come presentare le domande
Ammontare ricavi/compensi
Occorre poi controllare se si rispettano i due requisiti posti dalla norma ai fini dell’accesso ai contributi.Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro: valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019). Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni).In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio occorre considerare la sommatoria dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, in luogo dell’ammontare dei ricavi, si deve fare riferimento al volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, può essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.
Riduzione media mensile fatturato/corrispettivi
Il secondo requisito da verificare ai fini della presentazione della domanda è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.Il beneficio spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, a condizione che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.Ai fini del calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei 2 anni (2019 e 2020), occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.In particolare:- assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’IVA, con data di effettuazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;- assumono rilievo le note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.Come indicato nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza, gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 da indicare sull’istanza devono essere determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno.In caso di attivazione della partita IVA in data successiva al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteggiato.Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita IVA.