AGGIORNAMENTO PATENT BOX. Credito di imposta sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali.

Patent Box è un regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Il regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:

  • incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere
  • incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all’estero
  • favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo

Soggetti beneficiari

Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Nello specifico possono aderire alle agevolazioni:

  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali
  • società per azioni e in accomandata per azioni, SRL, società cooperative e società di mutua assicurazioni residenti in Italia
  • enti pubblici e privati che abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
  • società semplici in nome collettivo e in accomandita semplice
  • società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato purchè con tali paesi esteri sia in vigore un accordo che eviti la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione in Italia alla quale possono essere attribuiti beni immateriali.

 L’opzione Patent Box deve inoltre essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico delle opere d’ingegno. Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito di impresa indipendentemente: 

  • dal tipo di contabilità adottata
  • dal titolo giudirico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni

La Patent Box non può essere usufruita dalle società in fallimento, in liquidazione o coinvolte in procedure di amministrazione straordinaria. Inoltre sono esclusi i forfettari.

Tipologia iniziative ammissibili

Le opere di ingegno, il cui uso consente di usufruire della tassazione agevolata con il decreto Patent Box, sono i seguenti beni immateriali:

  • software protetto da copyright
  • brevetti industriali, brevetti invenzioni e invenzioni biotecnologiche, brevetti per modello utilità, brevetti e certificati di specie vegetali, topografie di prodotto a semiconduttori
  • disegni e modelli, nonchè di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Le nuove disposizione escludono dall’ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa. La maggiorazione del 110% può essere applicata solo alle spese sostenute a partire dall’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene il titolo di privata iva industriale.

Entità e forma dell’agevolazione

Le agevolazioni consistono nella possibilità di poter escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali o dalla cessione degli stessi beni immateriali qualora il 90% del ricavato venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.

 Novità 2022

Il beneficio resta nella forma della deduzione dei costi R&S finalizzati all’ottenimento del brevetto, ma aumentata dal 90% al 110% escludendo dall’ambito di beni agevolabili i marchi di impresa e limitandolo quindi ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati. Il beneficio concreto calcolato su un’imposizione fiscale del 27,9% (la somma di Irpef e Irap) passa quindi dal 25,11% al 30,69%.

Viene quindi eliminata la detassazione al 50% e introdotta la deduzione fiscale pari al 110%.

Per l’effettiva quantificazione del beneficio è necessario determinare la quota di reddito derivante dall’utilizzo dell’immobilizzazione immateriale:

  • in caso di utilizzo indiretto il reddito è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene al netto dei costi fiscalmente rilevanti
  • nel caso di utilizzo diretto è necessario individuare il contributo economico che tale bene ha apportato al reddito complessivo dell’impresa.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL 25.02.2023

Nuovo Patent box, stop a vecchie opzioni dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021

A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl) non sono più esercitabili le opzioni relative al precedente regime.

Conclusa la consultazione pubblica con gli operatori del settore, arriva la versione definitiva della circolare – la n. 5/2023 – sul nuovo Patent box introdotto dal Dl n. 146/2021. Pubblicato anche il provvedimento che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 per allinearlo all’attuale quadro normativo. Lo hanno reso noto le Entrate nella tarda serata di venerdì 24 febbraio.

Il nuovo regime

L’attuale Patent box – ricorda l’amministrazione – è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa. Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front-end”). Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime. Tra le differenze rispetto al passato, il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi.

Quando scatta il nuovo regime

La circolare n. 5 chiarisce che il nuovo Patent box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n.146/2021. A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta ‘a cavallo’) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

Il periodo transitorio

La circolare fornisce alcune indicazioni sul regime transitorio. I contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto. La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.